IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto l'art. 39 del decreto-legge  30  giugno  1993,  n.  212,  che
proroga la gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile
sino al 31 dicembre 1993;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1989,  n.  45,  che  disciplina gli
interventi in materia  di  emergenze  connesse  allo  smaltimento  di
rifiuti  industriali,  provenienti  via  mare  da  Paesi  esteri, ivi
compresi gli interventi indispensabili per assicurare  le  condizioni
di  sicurezza  e  salvaguardia  ambientale  delle aree interessate ed
istituisce un fondo per finanziare dette attivita';
  Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991;
  Vista l'ordinanza n. 2037/FPC in data 3 novembre 1990;
  Considerato  che  l'ulteriore  integrazione  del   Fondo   per   la
protezione  civile  disposta  ai  sensi  dell'art.  1 della precitata
ordinanza n. 2202/FPC non ha consentito il completamento di tutti gli
interventi previsti;
  Visto il decreto n. 413 di repertorio in data 13 maggio 1989 con il
quale sono stati,  tra  l'altro,  assegnati  L.  10.760.000.000  alla
regione Emilia-Romagna per il risanamento ambientale delle aree della
regione  stessa connesse allo smaltimento dei rifiuti provenienti via
mare da Paesi esteri;
  Rilevato che anche tale  attivita'  non  e'  stata  completata  per
deficienza   di   fondi,   per   cui   occorre  provvedere  anche  al
rifinanziamento di detti interventi;
  Considerato,  altresi',  che  e'  urgente,  onde  evitare  danni  o
pericolo   alle   persone,  alle  cose  ed  all'ambiente,  provvedere
all'improcrastinabile completamento degli interventi  di  cui  sopra,
per   cui  si  rende  necessario  un  ulteriore  finanziamento  delle
residuali attivita' il cui  fabbisogno  e'  stato  rappresentato  dal
Dipartimento  della  protezione civile al Ministero dell'ambiente con
nota n. 2356/023/312 EMER. del 30 giugno 1993;
  Vista la nota n. 11314/93.GAB/B del 26 luglio 1993 con la quale  il
Ministro  dell'ambiente  conferma il consenso ad operare sul capitolo
n. 7705 - residui 1991  -  del  bilancio  del  proprio  dicastero  il
prelievo  delle  risorse  necessarie, ammontanti a L. 19.580.489.411,
per gli interventi di cui sopra;
  Vista la nota in data 23 giugno 1993 con  la  quale  il  presidente
della commissione per la trasparenza delle gestioni degli intervenuti
finalizzati  allo  smaltimento  definitivo  dei  rifiuti  industriali
tossici e nocivi trasportati via mare da  Paesi  esteri,  di  cui  al
decreto  interministeriale  10  dicembre  1992,  ha definito l'ambito
delle competenze della commissione medesima;
  Ritenuto che il  completamento  delle  attivita'  di  cui  trattasi
costituisce  condizione  necessaria per la piena valorizzazione delle
risorse gia' spese;
  Sentito il Ministero del tesoro;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma ed in particolare al regio decreto 23 maggio 1924, n.  2440,  e
successive modificazioni ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per l'ulteriore finanziamento delle attivita' effettuate e delle
spese  occorrenti  per il completamento delle operazioni finali, atte
allo smaltimento dei rifiuti trasportati via mare da Paesi esteri  di
cui alla legge 10 febbraio 1989, n. 45, ed alle ordinanze n. 2037/FPC
in  data  3  novembre  1990  e  n. 2202/FPC in data 30 dicembre 1991,
nonche' delle attivita' di bonifica ambientale in  Emilia-Romagna  di
cui  al  decreto n. 413 di repertorio in data 13 maggio 1989 indicati
in premessa, e' autorizzata la spesa di L. 19.580.489.411.